Ai sensi dell’art. 1, comma 659, della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta o esente nelle seguenti ipotesi:
- abitazioni con unico occupante: riduzione del 30,00% della parte variabile;
- abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 20% sull’intera tariffa;
- locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente: riduzione del 20% sull’intera tariffa, se l’utilizzo non superi sei mesi nel corso dell’anno solare e se la saltuarietà risulta da licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dagli organi competenti;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 20% sull’intera tariffa
- l’esenzione della parte variabile della tariffa al soggetto portatore di handicap di cui all’art. 3 della L. 104/92 e ss.mm.ii. con invalidità al 100%;
Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell’interessato e decorrono dall’anno successivo a quello della richiesta, salvo che non sia domandata contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione presentata nei termini, nel cui caso ha la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla riduzione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. In ogni caso esse cessano al venir meno delle condizioni, anche in mancanza di dichiarazione.